Corte dei conti
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
NELL'ANNO 2016 NON SONO PERVENUTI RILIEVI DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI
NOTA-1CONSUNTIVO_ANNO_2015.pdf
Treviso_Bresciano_archiviazione_rilievi_signed_0004835-03_04_2019-SC_LOM-T87C-P.pdf
Delibera20338-2019TrevisioBresciano_0018239-12_09_2019-SC_LOM-T87C-P.pdf
MANCATA PRESENTAZIONE RELAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018
ESTINZIONE CONTI GIUDIZIALI 2013
ESTINZIONE CONTI GIUDIZIALI 2014